Tatuaggi: dalla tradizione antica alle normative vigenti
La storia dei tatuaggi (di derivazione tahitiana tatau: “incidere, decorare la pelle”) ha radici molto antiche. Sin dalla preistoria l’essere umano usava tatuarsi a scopi rituali magico-terapeutici. Tatuaggi terapeutici sono stati ritrovati sulla mummia dell’uomo del ghiacciaio del Similaundell risalente al 3300-3100 a.C. e ritrovata nel 1991 o su quella della principessa di Ukok, databile intorno al 500 a.C. e ritrovata nel 1993.
A seguire, la pratica del tatuaggio si è sviluppata anche nelle grandi civiltà antiche, come quella egizia e quella dell’antica Roma, per poi diffondersi anche in altre parti del mondo con simbologie e significati differenti a seconda del periodo e del luogo (dal Giappone all’Oceania, dalla Cina all’Artico, dall’Africa alla Polinesia).
In passato ci si tatuava non solo per motivi estetici, ma anche come segno di appartenenza a un gruppo (sociale, religioso, etnico), o per fini apotropaici (proteggersi da influssi maligni, da malattie), ma anche per definire differenze di rango sociale come nella civiltà Maori, oppure come “marchio” stigmatizzante (per schiavi, criminali, ecc.).
Ai nostri giorni, il tatuaggio ha assunto la valenza di fenomeno di moda. La maggior parte delle persone si tatua con lo scopo esclusivo di decorare il proprio corpo, mentre solo una piccola percentuale lo fa con finalità mediche oppure per finalità estetiche, il cosiddetto trucco permanente.
Gli inchiostri per tatuaggi dal punto di vista chimico e normativo
I tatuaggi sono realizzati iniettando inchiostri colorati nel derma per lasciare un disegno permanente. Lo strato superiore della cute, l’epidermide, si rigenera continuamente. Quindi, per creare un tatuaggio duraturo, l’inchiostro viene iniettato nel derma, lo strato più profondo della pelle.
Gli inchiostri per tatuaggi e PMU (Permanent make-up) sono composti da pigmenti che ne determinano il colore, dispersi in una soluzione definita “carrier” (soluzione acquoso-alcolica). Gli inchiostri per tatuaggio non sono cosmetici e non devono rispondere ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) N. 1223/ 2009 sui cosmetici. Infatti, il cosmetico per definizione è un prodotto destinato ad essere messo in contatto con le parti esterne del corpo mentre l’inchiostro viene introdotto in modo permanente nel derma. Dal punto di vista normativo gli inchiostri per tatuaggio sono “miscele di sostanze chimiche” ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 – CLP1 e del Regolamento CE 1907/2006- REACH2.
Sostanze chimiche negli inchiostri: pareri dei comitati
Se si pensa ai rischi legati ai tatuaggi solitamente si considerano quelli legati alle condizioni igienico-sanitarie non adeguate oppure alle reazioni allergiche, ma raramente ci si interroga sugli effetti a lungo termine delle varie sostanze chimiche presenti negli inchiostri usati.
Nel 2015 la Commissione europea ha invitato l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) a valutare i rischi per la salute delle sostanze chimiche contenute negli inchiostri per tatuaggi e nel trucco permanente e ad esaminare la necessità di una restrizione a livello dell’UE del loro uso. L'ECHA ha esaminato le sostanze note utilizzate e ha presentato una proposta di restrizione ai comitati per la valutazione dei rischi (RAC) e per l’analisi socioeconomica (SEAC).
Le sostanze che rientrano nella proposta di restrizione dell’ECHA includono sostanze etichettate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, sensibilizzanti o irritanti della pelle, sostanze corrosive o dannose per gli occhi e metalli.
Nella sua analisi, oltre ad esaminare i rischi per la salute umana, l’ECHA ha esaminato la disponibilità di sostanze alternative più sicure. Ciò ha incluso lo studio dell’impatto socioeconomico da parte del SEAC delle eventuali restrizioni all’uso delle sostanze in questione, per esempio in termini occupazionali sulla filiera della produzione e dei servizi.
La normativa sui tatuaggi
In seguito alla proposta di restrizione da parte di ECHA, a dicembre 2020 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento 2020/2081 atto ad armonizzare in Europa le misure relative alle sostanze chimiche pericolose utilizzate negli inchiostri per tatuaggi e a garantire che tutti i cittadini dell’UE godano di pari protezione nei confronti di tali sostanze.
In precedenza, a livello dell’UE non vi era una legislazione precisa e definita per l’etichettatura e la composizione degli inchiostri per tatuaggi, sebbene vi fossero analogie tra le legislazioni nazionali di alcuni Stati membri. Attualmente, in ambito nazionale, la tutela del consumatore dal punto di vista degli inchiostri è assicurata dalla Risoluzione ResAP del 2008, che indica requisiti e criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente.
In questo contesto, prima di tatuarsi è opportuno non solo rivolgersi sempre a un tatuatore in possesso dell’idoneità igienico-sanitaria e abilitato a operare in un locale autorizzato, ma è importante anche richiedere informazioni sulla composizione degli inchiostri e verificare che siano conformi con la normativa vigente.
1 Il regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) n. 1272/2008 allinea la precedente legislazione UE al GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), un sistema delle Nazioni Unite per identificare le sostanze chimiche pericolose e informare gli utilizzatori in merito a tali pericoli. Il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e ha sostituito progressivamente la Direttiva sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose (67/548/CEE) e la Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE).
Uno dei principali obiettivi del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettono di classificarla come pericolosa. In questo contesto, la classificazione è il punto di partenza per la comunicazione di pericolo. Una volta classificata una sostanza o una miscela, i pericoli identificati devono essere comunicati ad altri attori della catena d’approvvigionamento, inclusi i consumatori. L’etichettatura dei pericoli consente di comunicare la classificazione di pericolo agli utilizzatori di una sostanza o di una miscela, tramite etichette e schede di dati di sicurezza, per avvertirli della presenza di un pericolo e della necessità di gestire i rischi associati.
2 Il Regolamento (CE) n.1907/2006, REACH, è una normativa integrata per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, aspirando al contempo a mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.
https://echa.europa.eu/it/hot-topics/tattoo-inks
https://www.epicentro.iss.it/tatuaggi/cosa-sono