7 gennaio 2019
#Cosmetici, così l’UE vigila sulla #sicurezza degli ingredienti
Milioni di consumatori utilizzano quotidianamente prodotti cosmetici o per la cura della persona. Vengono definiti prodotti cosmetici tutte quelle miscele destinate a essere applicate sulle superfici esterne del corpo (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra) oppure sui denti o sulla mucosa della bocca e non hanno finalità terapeutica ma hanno lo scopo di pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere o correggere gli odori corporei.
Gli ingredienti devono essere accuratamente sperimentati al fine di valutare le loro proprietà biologiche intrinseche e i limiti di concentrazione che possono essere utilizzati nei singoli prodotti prima di essere immessi sul mercato. Essi, perciò, sono regolamentati da una specifica legislazione europea (Regolamento (CE) n. 1223/2009) che è entrata in vigore in Italia nel Luglio del 2013 e ha tra i suoi scopi principali quello di garantire la #tutela della #salute del consumatore senza l’impiego di sperimentazioni che prevedano l’uso degli animali.
Nel Regolamento sono anche indicate le norme che riguardano la composizione dei prodotti cosmetici, con l’inserimento di elenchi di filtri solari, sostanze coloranti e conservanti ammessi solo in certe specificate quantità. Alcuni ingredienti infatti sono addirittura vietati, altri sono limitati in base a considerazioni di sicurezza che derivano da: tipo di prodotto, area di applicazione, durata di esposizione, concentrazione dell’ingrediente, quantità assorbita, frequenza e dose di applicazione.
Gli elenchi sono continuamente aggiornati. Esiste infatti un comitato europeo di esperti (Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore UE-#SCCS), afferente alla DG Sante, che valuta se una sostanza nuova possa essere utilizzata come ingrediente di un prodotto cosmetico e fino a quale concentrazione senza presentare effetti avversi per il consumatore.
Nell’Unione europea è attivo anche un sistema di allerta rapido per la sicurezza dei prodotti (#RAPEX), che riguarda anche i cosmetici e che è previsto nella Direttiva 2001/95/CE. Il sistema si basa sulla segnalazione del rischio relativo a un determinato prodotto che viene fatta circolare in tempo reale in tutti i paesi dell’Unione europea, affinché gli Stati membri, verificata l’eventuale presenza sul proprio territorio del prodotto in questione, possano adottare gli opportuni provvedimenti (richiamo volontario, ritiro, sequestro) in relazione alla gravità del rischio segnalato.
https://bit.ly/2seI3lU
Milioni di consumatori utilizzano quotidianamente prodotti cosmetici o per la cura della persona. Vengono definiti prodotti cosmetici tutte quelle miscele destinate a essere applicate sulle superfici esterne del corpo (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra) oppure sui denti o sulla mucosa della bocca e non hanno finalità terapeutica ma hanno lo scopo di pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere o correggere gli odori corporei.
Gli ingredienti devono essere accuratamente sperimentati al fine di valutare le loro proprietà biologiche intrinseche e i limiti di concentrazione che possono essere utilizzati nei singoli prodotti prima di essere immessi sul mercato. Essi, perciò, sono regolamentati da una specifica legislazione europea (Regolamento (CE) n. 1223/2009) che è entrata in vigore in Italia nel Luglio del 2013 e ha tra i suoi scopi principali quello di garantire la #tutela della #salute del consumatore senza l’impiego di sperimentazioni che prevedano l’uso degli animali.
Nel Regolamento sono anche indicate le norme che riguardano la composizione dei prodotti cosmetici, con l’inserimento di elenchi di filtri solari, sostanze coloranti e conservanti ammessi solo in certe specificate quantità. Alcuni ingredienti infatti sono addirittura vietati, altri sono limitati in base a considerazioni di sicurezza che derivano da: tipo di prodotto, area di applicazione, durata di esposizione, concentrazione dell’ingrediente, quantità assorbita, frequenza e dose di applicazione.
Gli elenchi sono continuamente aggiornati. Esiste infatti un comitato europeo di esperti (Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore UE-#SCCS), afferente alla DG Sante, che valuta se una sostanza nuova possa essere utilizzata come ingrediente di un prodotto cosmetico e fino a quale concentrazione senza presentare effetti avversi per il consumatore.
Nell’Unione europea è attivo anche un sistema di allerta rapido per la sicurezza dei prodotti (#RAPEX), che riguarda anche i cosmetici e che è previsto nella Direttiva 2001/95/CE. Il sistema si basa sulla segnalazione del rischio relativo a un determinato prodotto che viene fatta circolare in tempo reale in tutti i paesi dell’Unione europea, affinché gli Stati membri, verificata l’eventuale presenza sul proprio territorio del prodotto in questione, possano adottare gli opportuni provvedimenti (richiamo volontario, ritiro, sequestro) in relazione alla gravità del rischio segnalato.
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